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Latina - Pontinia

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Marco Di Fraia

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Massimiliano Duo

Domande generali

Hai delle domande? Trova le risposte qui di seguito.

Certamente! Con l’applicazione del Decreto Bersani. Questa Legge, entrata in vigore nel 2007, offre importanti vantaggi a chi deve assicurare un'auto per la prima volta. All'atto della stipula di una polizza, è possibile richiedere l'applicazione dei benefici della Legge quando:
• possiedi già un veicolo assicurato a tuo nome e vuoi assicurarne un secondo; in tal caso puoi assumere la classe di merito del tuo primo veicolo,
• non hai mai avuto un veicolo a te intestato, puoi prendere la classe di merito da un tuo familiare purchè questo sia presente sul tuo stesso Stato di Famiglia e il veicolo a lui intestato risulti assicurato al momento della stipula del contratto, anche se di diversa tipologia es (motociclo – auto, ciclomotore – auto, auto – autocarro).

Assolutamente no, una volta “donata” la classe di merito, ogni veicolo avrà la propria storia, per cui non si avrà alcuna responsabilità su eventuali sinistri che potrebbero avvenire in futuro.

Un veicolo con uno storico assicurativo completo, desumibile dall’ attestato di rischio, tende ad avere un premio inferiore rispetto ad uno stesso veicolo a cui è stata invece appena applicata la Legge Bersani, poiché proprio in virtù del fatto che si tratta di un’agevolazione, il nuovo veicolo avrà sì, stessa classe del veicolo “donante”, ma non ha ancora maturato i periodi di osservazione necessari al completamento dell’attestato di rischio.

I passeggeri, meglio identificati come “terzi trasportati” sono sempre assicurati dalla RCA base.

Se nel sinistro sono coinvolti due veicolo ed i conducenti sono d’accordo sulla dinamica occorsa, si può procedere alla compilazione congiunta del modulo CAI (Contestazione Amichevole d’ Incidente ex CID), che dovrà poi essere fornito alle agenzie di riferimento per l’apertura del sinistro. Se invece non c’è accordo tra le parti, è possibile compilare il modulo CAI anche disgiuntamente a firma singola, dove sarà possibile dare esclusivamente la propria versione dell’accaduto, o in alternativa, è possibile stilare una dichiarazione riportando la propria versione di quanto accaduto, senza compilare apposito modulo CAI. In entrambi i casi, la documentazione dovrà essere fornita alla propria agenzia di riferimento.

In caso di sinistro a più veicoli, è possibile agire come nel caso di sinistro a due, purchè vengano riportati anche i dati del terzo veicolo coinvolto. Di norma, se l’ultimo veicolo è quello che ha provocato il sinistro, la responsabilità dell’intero danno sarà attribuita solo a lui.

Se la polizza RCA non prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti, all’ assicurato non spetterà il pagamento di alcuna somma; sarà la Compagnia a provvedere all’intero risarcimento del danno provocato fino al raggiungimento del massimale previsto in polizza. La classe di merito invece, sarà aumentata di due (es: CU1, dopo sinistro con torto, CU3), con il conseguente aumento di premio al rinnovo del contratto. Se invece è stato appurato che la responsabilità è al 50%, ogni soggetto coinvolto dovrà risarcire l’altro per la metà del danno subito. In presenza di un concorso di colpa effettivo il risarcimento verrà calcolato secondo la quota di responsabilità, vale a dire, con una colpa al 30% bisognerà rimborsare il 30% del danno subito dall’altro guidatore e così via. Dal 2007, la Legge Bersani prevede che in caso di concorso di colpa paritario al 50% la polizza RCA non subisca l’aumento della classe di merito, sarà quindi possibile mantenere la stessa detenuta prima dell’incidente. Al contrario, quando il concorso di colpa è effettivo, perciò con una quota maggioritaria di uno dei conducenti, la Compagnia può procedere con il declassamento e fino a due classi. Per conoscere gli importi liquidati alla controparte al fine ultimo di risarcire la Compagnia che ha indennizzato il sinistro provocato e di ripristinare l’attestato di rischio allo stato a come era prima che si verificasse il sinistro, è possibile inviare apposita richiesta alla CONSAP.

In caso di sinistro con torto, il conducente ed il veicolo stesso non verranno risarciti, mentre vengono sempre risarciti i terzi trasportati.

Certamente! E’ possibile coprire gli eventuali infortuni stipulando un contratto Infortuni Conducente, mentre, a copertura del veicolo, è possibile stipulare un contratto che includa le garanzie KASKO e/o collisione.

Sono entrambe delle formule di guida. Si differenziano l’una dall’altra per un principio fondamentale, ossia, l’età dei conducenti. Nel caso della guida libera il cliente sta dichiarando che il veicolo da assicurare verrà affidato anche a persone con meno di 26 anni. Nella guida esperta invece, il contraente dichiara che tutti i conducenti a cui verrà affidato il veicolo, hanno 26 anni compiuti ed in alcuni casi, abbiano la patente da almeno due anni, il che presuppone una maggiore “esperienza” alla guida, questo comporta un abbassamento del rischio di provocare sinistri e quindi di avere anche un premio assicurativo più basso.

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